PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto della autonomia funzionale, organizzativa e didattica delle medesime istituzioni e in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
      2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile e morale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
      3. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
      4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, la Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, ove essi possono incrementare la propria dimensione professionale.

Art. 2.
(Stato giuridico degli insegnanti).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i vicedirigenti di cui all'articolo 4.
      2. La funzione docente è rivolta prioritariamente ad educare i giovani all'autonomia personale e alla responsabilità e a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli formativi e di apprendimento

 

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culturale, tecnico, scientifico e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in stretto raccordo con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono la specifica responsabilità professionale del docente.
      3. Sono assicurate ai docenti libertà di insegnamento e autonomia professionale, quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare, è assicurata ad ogni docente piena libertà di scelta dei contenuti e delle metodologie didattiche, nel rispetto delle indicazioni nazionali e del piano dell'offerta formativa, deliberato dall'istituzione scolastica con il contributo di tutti i docenti.
      4. L'accesso alla professione è subordinato a specifica abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito di esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e alla iscrizione all'albo nazionale dei docenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). All'esame di Stato si accede previa formazione iniziale specifica di livello universitario.
      5. Il reclutamento dei docenti delle istituzioni scolastiche statali avviene a seguito di appositi concorsi per titoli, riservati ai soggetti abilitati ai sensi del comma 4.
      6. Le prestazioni dei docenti sono valutate e verificate ai fini della progressione economica e di carriera, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
      7. I docenti assicurano la trasparenza delle attività svolte nell'esercizio della funzione docente nei confronti dei cittadini, dei genitori e degli studenti.

Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).

      1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, che costituiscono riconoscimento giuridico ed economico

 

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della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica.
      2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in apposito fondo di istituto.
      3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al comma 1.
      4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di una apposita commissione di valutazione, in ordine ai seguenti aspetti:

          a) efficacia dell'azione didattica e formativa;

          b) impegno professionale nella progettazione e attuazione del piano dell'offerta formativa;

          c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

          d) titoli professionali acquisiti in servizio.

      5. La valutazione di cui al comma 4 non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo, adeguatamente documentato, riferito agli aspetti di cui alle lettere a) e b), che costituisce

 

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motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono raccolte nel portfolio personale del docente.
      6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dal competente organismo tecnico rappresentativo istituito ai sensi dell'articolo 6. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
      7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione, effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
      8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
      9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative.
      10. Con proprio regolamento, da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le modalità di composizione
 

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delle commissioni per l'espletamento delle procedure di cui al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Le norme regolamentari, per quanto riferito alle istituzioni formative, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.
(Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).

      1. È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche e formative.
      2. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica, secondo le indicazioni di quest'ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. In caso di assenza o impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
      3. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro della pubblica istruzione a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche.
      4. Il vicedirigente è esonerato dal servizio scolastico.

Art. 5.
(Associazionismo professionale).

      1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità

 

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docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
      2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica e della formazione iniziale e permanente.

Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).

      1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 5, comma 2, e dalle università.

Art. 7.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

      1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale:

          a) provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti abilitati ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

          b) formula proposte circa i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché in merito agli standard professionali dei docenti;

 

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          c) redige e tiene aggiornato il codice deontologico;

          d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti all'albo.

      2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché di merito alle tecniche e alle procedure di reclutamento.
      3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1, lettera a), e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
      4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e formazione professionale.

Art. 8.
(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanze sindacali unitarie di area).

      1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite rappresentanze sindacali unitarie di area, composte esclusivamente da docenti dell'istituzione scolastica o formativa, cui si applicano le disposizioni di

 

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cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998.